Charter

Art. 1) Denominazione
E' costituita l'Associazione "Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza", senza scopo di lucro.
Art. 2) Sede
La sede dell'Associazione è fissata presso l'indirizzo del Presidente. Potrà essere variata con normale delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.
Art. 3) Scopo
L'associazione ha lo scopo di:
promuovere, coordinare e potenziare gli studi teorici e storici e la ricerca intorno alla danza.
raccogliere e far circolare a livello nazionale e internazionale informazioni, progetti di ricerca, convegni, pubblicazioni, programmi di università, accademie e altri istituti di formazione analoghi.
censire e valorizzare il patrimonio documentario, promuovendone e coordinandone progetti di catalogazione, verso la costituzione di un archivio pubblico nazionale della danza, virtuale, cartaceo e audiovisivo.
favorire relazioni tra gli studiosi e tra le diverse istituzioni italiane e straniere.
In particolare l'Associazione tra le sue attività provvederà a:
promuovere e organizzare incontri, dibattiti, conferenze, congressi, mostre e iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione della ricerca sulla danza.
curare la produzione, la pubblicazione e la diffusione di materiali scientifici di tipo bibliografico, discografico, cinevideografico e multimediale sulla ricerca intorno alla danza.
incoraggiare la formazione e l'impegno di giovani studiosi o di studiosi già esperti attraverso la raccolta di fondi e l'assegnazione di borse di studio e di ricerca.
allestire e gestire un sito internet come strumento privilegiato di informazione e comunicazione e per la realizzazione dei succitati scopi.
Art. 4) Soci
Possono far parte dell'Associazione persone, enti e associazioni che si riconoscono negli scopi, nei progetti e nelle attività dell'Associazione, tutti con diritto a un solo voto. I nuovi soci sono ammessi previa presentazione di una richiesta scritta di adesione e di una lettera di presentazione da parte di uno dei soci fondatori. I soci fondatori sono tenuti al pagamento di una quota di fondazione di L. 100.000 una tantum. Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La quota alla fondazione è fissata a Lire 100.000 annue. La qualifica di socio si perde per dimissioni e morosità.
Art. 5) Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
l'assemblea dei soci
il comitato direttivo di cinque membri: il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e un consigliere
Art. 6) Assemblea dei Soci
L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria  almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale,  nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di  convocazione che deve essere comunicato ai soci almeno trenta giorni prima  dell'assemblea. L'assemblea può essere convocata da un terzo dei soci in  regola con le quote. Essa delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, su  indirizzi e direttive generali dell'Associazione, su progetti e attività,  sulle modifiche dello statuto ed elegge il comitato direttivo, il presidente e  un revisore dei conti, anche esterno. In prima convocazione, l'assemblea è  valida se è presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda  convocazione è valida con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati.  Nelle riunioni sociali ogni socio partecipante può ricevere non più di una  delega scritta e firmata. L'assemblea decide di norma a maggioranza  semplice.
Art. 7) Comitato Direttivo
Il comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'assemblea dei soci e svolge il lavoro effettivo dell'associazione. E' composto da cinque membri eletti dall'assemblea previa autocandidatura o candidatura sulla base di criteri riconosciuti dall'assemblea. Il Comitato svolge il programma deciso dall'assemblea e per lo svolgimento delle sue attività può ricorrere specifiche competenze dei singoli soci e di esperti esterni. Dura in carica tre anni e i singoli membri sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Mentre il Presidente è eletto dall'Assemblea, la distribuzione degli incarichi all'interno del Comitato - vicepresidente, segretario, tesoriere e consigliere - viene effettuata per nomina dal Comitato stesso. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente. Assume le sue decisioni con la maggioranza dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.
Art. 8) Presidente
Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza semplice dei presenti  previa candidatura o autocandidatura. In caso di parità si dà luogo a un  ballottaggio. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola  volta consecutivamente. Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma  dell'Associazione, ne dirige l'attività e adotta i provvedimenti necessari per  il suo funzionamento. In caso di impedimento è sostituito pro tempore del  vicepresidente. Il presidente, di concerto con il comitato direttivo, dirige  l'attività dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento. In caso di divergenza tra presidente e comitato, si procede a  votazione. In caso di parità il presidente ha voto doppio.     
Art. 9) Il Vicepresidente
Il vicepresidente, scelto dal presidente tra i consiglieri eletti, supplisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza, di impossibilità o di delega di quest'ultimo, cura i collegamenti fra la presidenza e gli altri organi.
Art. 10) Il Segretario
Il segretario esegue i provvedimenti adottati dal Comitato direttivo e dal Presidente, cura l'organizzazione pratica e il rapporto con i soci, provvede alla registrazione delle adesioni e ai rinnovi, alla diffusione di convocazioni e comunicazioni, cura la corrispondenza, redige il verbale delle riunioni, delle delibere e dei regolamenti.
Art. 11) Il Tesoriere
Il tesoriere è custode del patrimonio dell'associazione, tiene il registro delle entrate e delle uscite, è la persona autorizzata insieme al Presidente con firma disgiunta tra loro ad effettuare ogni operazione sui conti correnti bancari e postali che saranno intestati all'associazione con poteri di firma, ha il compito di predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all'assemblea, esegue i pagamenti del presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 12) Il Revisore dei conti
Il revisore dei conti ha il compito di verificare almeno una volta nel corso dell'anno la contabilità dell'associazione. Ha inoltre il compito di verificare la correttezza del bilancio, corredandolo di una relazione che dovrà essere sottoposta all'assemblea dei soci. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 13) Il Consigliere
Membro del Comitato Direttivo che affianca Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e cui verranno affidati compiti specifici a seconda delle competenze e della natura delle attività intraprese.
Art. 14) Soci fondatori
Sono soci fondatori quei soci ordinari che hanno tracciato le linee fondamentali del presente statuto e hanno avviato l'attività associativa.
Art. 15) Il patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
dalle quote annuali dei soci determinate dal Consiglio Direttivo,da contributi e donazioni da parte di privati, imprese, associazioni o enti pubblici o privati italiani e stranieri ed altri organismi e istituzioni impegnati in attività affini a quelle associative dagli eventuali proventi derivanti dalle attività dell'Associazione, quote straordinarie elargite a titolo facoltativo e ratificate dall'assemblea.
Art. 16) Il bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il comitato direttivo dovrà provvedere alla realizzazione del bilancio per sottoporlo all'approvaziondell'assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 17) Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto dei due terzi dei soci aventi diritto. L'Assemblea quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'attivo patrimoniale per fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto o per beneficenza. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile.