Statuto

Art. 1) Denominazione

È costituita l’Associazione “Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza”, senza scopo di lucro.

Art. 2) Sede

La sede dell’Associazione è fissata presso l’indirizzo del Presidente. Potrà essere variata con normale delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 3) Scopo

L’associazione ha lo scopo di:

  • promuovere, coordinare e potenziare la ricerca sulla danza in tutte le sue forme;
  • raccogliere e far circolare a livello nazionale e internazionale informazioni, progetti di ricerca, convegni, pubblicazioni, bandi, banche dati, piattaforme digitali, programmi di università, accademie e altri istituti di formazione analoghi;
  • censire e valorizzare il patrimonio coreutico e documentario conservato su vari supporti, promuovendone e coordinandone progetti di indagine e catalogazione, verso la costituzione di un archivio pubblico nazionale della danza, virtuale, cartaceo e audiovisivo;
  • favorire relazioni tra gli studiosi e tra le diverse associazioni e istituzioni italiane e straniere.

In particolare l’Associazione tra le sue attività provvederà a:

  • promuovere e organizzare incontri, dibattiti, conferenze, congressi, mostre e iniziative culturali in presenza e in rete per l’approfondimento e la diffusione della ricerca sulla danza;
  • curare la produzione, la pubblicazione e la diffusione di materiali scientifici di tipo bibliografico, discografico, audiovisivo e multimediale sulla ricerca intorno alla danza;
  • incoraggiare la formazione e l’impegno di giovani studiosi o di studiosi già esperti attraverso la raccolta di fondi e l’assegnazione di borse di studio e di ricerca;
  • incrementare e aggiornare un sito internet e pagine sui principali social media, strumenti privilegiati di informazione e comunicazione e per la realizzazione dei succitati scopi.

Art. 4) Soci

Possono far parte dell’Associazione persone, enti e associazioni che si riconoscono negli scopi, nei progetti e nelle attività dell’Associazione, tutti con diritto a un solo voto. I nuovi soci sono ammessi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione previa presentazione di una richiesta scritta di adesione che contenga una lettera di motivazione e un curriculum. Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. La qualifica di socio si perde per dimissioni e morosità.

Art. 5) Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Comitato direttivo di cinque membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e un Consigliere.

Art. 6) Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione che deve essere comunicato ai soci almeno trenta giorni prima dell’assemblea. L’Assemblea può essere convocata da un terzo dei soci in regola con le quote. Essa delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, su indirizzi e direttive generali dell’Associazione, su progetti e attività, sulle modifiche dello statuto ed elegge il comitato direttivo, il presidente e un revisore dei conti, anche esterno. In prima convocazione, l’Assemblea è valida se è presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati. Nelle riunioni sociali ogni socio partecipante può ricevere non più di una delega scritta e firmata. L’Assemblea decide di norma a maggioranza semplice.

Art. 7) Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo è l’organo esecutivo dell’Assemblea dei soci e svolge il lavoro effettivo dell’Associazione. È composto da cinque membri eletti dall’Assemblea previa autocandidatura o candidatura. Il Comitato elabora proposte che sottopone alla discussione e voto dell’Assemblea. Per lo svolgimento delle sue attività può ricorrere a specifiche competenze dei singoli soci e di esperti esterni. Dura in carica tre anni e i singoli membri sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. La distribuzione degli incarichi all’interno del Comitato – Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere - viene effettuata per nomina dal Comitato stesso. Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente. Assume le sue decisioni con la maggioranza dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Art. 8) Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo al suo interno a maggioranza semplice dei componenti previa candidatura o autocandidatura. In caso di parità si dà luogo a un ballottaggio. Il Presidente dura in carica tre anni e, come gli altri membri del Direttivo, è rieleggibile una sola volta consecutivamente. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione, ne dirige l’attività e adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento. In caso di impedimento è sostituito pro tempore dal Vicepresidente. Il Presidente, di concerto con il Comitato direttivo, dirige l’attività dell’Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento. In caso di divergenza tra Presidente e altri membri del Comitato, si procede a votazione. In caso di parità il Presidente ha voto doppio. 

Art. 9) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente supplisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza, di impossibilità o di delega di quest’ultimo, cura i collegamenti fra la presidenza e gli altri organi.

Art. 10) Il Segretario

Il Segretario esegue i provvedimenti adottati dal Comitato direttivo e dal Presidente, cura l’organizzazione pratica e il rapporto con i soci, provvede alla registrazione delle adesioni e ai rinnovi, alla diffusione di convocazioni e comunicazioni, cura la corrispondenza, redige il verbale delle riunioni, delle delibere e dei regolamenti.

Art. 11) Il Tesoriere

Il Tesoriere è custode del patrimonio dell’Associazione, tiene il registro delle entrate e delle uscite, è la persona autorizzata insieme al Presidente con firma disgiunta tra loro ad effettuare ogni operazione sui conti correnti bancari e postali che saranno intestati all’associazione con poteri di firma, ha il compito di predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all’Assemblea, esegue i pagamenti del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 12) Il Revisore dei conti

Il revisore dei conti ha il compito di verificare almeno una volta nel corso dell’anno la contabilità dell’associazione. Ha inoltre il compito di verificare la correttezza del bilancio, corredandolo di una relazione che dovrà essere sottoposta all’assemblea dei soci. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13) Il Consigliere

Membro del Comitato Direttivo che affianca Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e cui verranno affidati compiti specifici a seconda delle competenze e della natura delle attività intraprese.

Art. 14) Soci fondatori

Sono soci fondatori quei soci ordinari che hanno tracciato le linee fondamentali del presente statuto e hanno avviato l’attività associativa.

Art. 15) Il patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote annuali dei soci determinate dal Consiglio Direttivo;
  • da contributi e donazioni da parte di privati, imprese, associazioni o enti pubblici o privati italiani e stranieri ed altri organismi e istituzioni impegnati in attività affini a quelle associative;
  • dagli eventuali proventi derivanti dalle attività dell’Associazione. 

Art. 16) Il bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il comitato direttivo dovrà provvedere alla realizzazione del bilancio per sottoporlo all’approvaziondell’assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 17) Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con il voto dei due terzi dei soci aventi diritto. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’attivo patrimoniale per fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto o per beneficenza. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile.